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NORMA ADR 2019

NORMA ADR 2019

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA –
cosa dice il nuovo accordo ADR 2019?

Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall’accordo internazionale ADR,
il cui protocollo viene aggiornato ogni due anni.

Questo accordo fu in origine siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 il cui acronimo sottintende la dicitura “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.

L’ADR 2019 è entrato in vigore il primo dell’anno di questo 2019, ed è operativo dal 01 Luglio 2019.

 

L’ADR sancisce la classificazione delle sostanze pericolose (13 classi per la precisione) a seconda della pericolosità intrinseca relativa alla materia presa in esame.

Tali classi sono le seguenti:

1          Materie ed oggetti esplosivi
2          Gas
3          Liquidi infiammabili
4.1       Solidi infiammabili, materie autoreattive
4.2       Materie soggette ad accensione spontanea
4.3       Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili
5.1       Materie comburenti
5.2       Perossidi organici
6.1       Materie tossiche
6.2       Materie infettive
7          Materie radioattive
8          Materie corrosive
9          Materie ed oggetti pericolosi diversi

Tutti gli operatori impiegati al trasporto di merci pericolose sono obbligati dall’ADR a rispettare delle prescrizioni, al fine di limitare al minimo il pericolo legato alle merci trasportate.

Questi obblighi sono annessi alle seguenti figure professionali:
speditore,
– caricatore,
– imballatore,
– riempitore,
– gestore della cisterna mobile o del container
– trasportatore
– scaricatore.

La normativa vigente sancisce che ogni azione concernente il trasporto di merci pericolose sia accompagnata dalle corrette misure di protezione atte alla tutela della persona e dell’ambiente. 

E’ previsto dall’ADR anche l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per chi opera nel settore e di una dotazione minima di bordo per i mezzi destinati al trasporto delle merci pericolose.

 

COSA E’ CAMBIATO RISPETTO ALLA NORMA DEL 2017?

Ora è obbligatorio nominare il «Consulente per la sicurezza per il trasporto delle merci pericolose» da parte delle imprese che spediscono merci pericolose.

«Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose».

Il consulente è tenuto ad adempiere ai seguenti compiti:

  • Verifica del protocollo delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose
  • Supportare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose
  • Redigere la Relazione annuale
  • Redigere la relazione di insediamento (entro 60 gg dalla nomina)
  • Redigere la relazione di incidente ai sensi del Cap. 1.8.5 dell’ADR

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